C’è un’importante novità congedo parentale, che è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2023 per decisione del Governo.
Il congedo parentale è un diritto riconosciuto alla madre che al padre, che prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro senza rinunciare alla retribuzione.
Con l’approvazione della legge di bilancio 2023, la prima del governo Meloni, è avvenuto il passaggio dell’indennità di congedo, dal 30% al 80%.
Questo cambiamento prevede che i neo genitori possano godere di un ulteriore mese retribuito al 80%, fino al sesto anno di vita del bambino.
Di recente, l’INPS ha pubblicato una nuova circolare in cui chiarisce in che modo può essere utilizzata la misura introdotta dalla manovra finanziaria.
L’INPS ha pubblicato una circolare in cui ha offerto chiarimenti in merito alla novità congedo parentale, introdotta dalla Legge di bilancio 2023.
Intanto, iniziamo col dire che la misura può essere utilizzata solo per coloro che diventano genitori in data successiva al 31 dicembre 2022. E, resta salvo, che il congedo parentale è riconosciuto solo ai lavoratori dipendenti.
Ad ogni modo, la novità congedo parentale 2023 riguarda sia le mamme che i papà e prevede l’aumento dell’indennità di congedo dal 30 al 80% per la durata massima di un mese.
Ciò vuol dire che uno dei due genitori avrà la possibilità di usufruire di un ulteriore mese di congedo facoltativo retribuito al 80%. Quest’opportunità sarà utilizzabile fino al sesto anno di vita del bambino.
Come specificato dall’INPS, il congedo parentale rappresenta un periodo di astensione lavorativa a cui ha diritto il lavoratore dipendente, in via facoltativa. Dunque, esso si differenzia dal congedo obbligatorio, per il qua la legge è prevede l’accredito del 100% dello stipendio percepito dal dipendente.
Per il congedo parentale facoltativo, invece, è previsto il pagamento del 30% dello stipendio totale. Esso può coprire fino a 11 mesi complessivi tra i due genitori, fruibili entro i primi 12 anni di vita del bambino.
Nello specifico, la madre lavoratrice dopo i cinque mesi di maternità obbligatoria può fruire di sei mesi continuativi o frazionati di congedo parentale facoltativo. Mentre il padre lavoratore dipendente ha diritto a sei mesi continuativi o frazionati, che possono diventare 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.
Dunque entrambi i lavoratori hanno un periodo massimo di 11 mesi, che valgono sia in caso di nascita che di adozione nazionale e internazionale o affidamento di minore.
Durante la fruizione del periodo facoltativo, il lavoratore percepisce un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
Il periodo facoltativo dura massimo nove mesi, di cui tre per entrambi i genitori, e, per i quali, non è prevista la possibilità di trasferibilità. Infine, ad entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo di tre mesi, sempre indennizzabili al 30%.
La novità introdotta dalla Legge di bilancio 2023 permette ai genitori di godere di un mese in più indennizzato al 80%, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o della figlia. Tuttavia, in questo caso, il congedo può essere usato solo da uno dei due genitori.
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