Tra le tante misure ancora in vigore troviamo il superbonus. Per il 2023, alcune cose cambieranno. Andiamo a vedere a chi spetta il 110% e per chi parte la misura al 90%. Ecco tutti i dettagli.
Sono varie le misure che hanno da una parte destata l’attenzione generale e dall’altra segnalato forti discussioni. Tra queste non possiamo non citare il superbonus 100%. Una misura che avrebbe dovuto permettere lavori seri di ristrutturazione. Nella filiera burocratica, però, qualcosa non è andato per il verso giusto e questa misura non è stata raccolta, da molti, per il giusto verso.
Con il via definitivo del Decreto Aiuti quarter, questa misura risulta ancora essere attiva ma per il 90%. Dal primo gennaio, infatti, la percentuale si è ridotta salvo alcuni e particolari casi. Il 110%, infatti, non è più concesso a tutti ma solo per le strutture unifamiliari delle persone che devono sostenere la spesa fino al 31 marzo. Inoltre, questi devono dimostrare che siano stati completati almeno il 30% dei lavori al 30 settembre.
Insomma, per quanto riguarda questa misura per alcuni si potrà cogliere ancora al 110% mentre per altri solo al 90% con una nuova trafila. Con altre novità che riguardano il superbonus che non può che portare ad uno scenario positivo. La detrazione, quindi, rimane valida in base anche ad altre condizioni.
Come anticipato in precedenza, la misura è stata ridotta toccando una percentuale del 90%. Ma ci sono alcuni scenari che permettono di assurgere ancora al 110%. Tra questi troviamo:
Lo svolgimento di tale compito deve riguarda all’amministratore di condominio oppure chi ha presieduto l’assemblea condominiali. Figura che entra in scena quando manca un amministratore. Se si parla, invece, di strutture da 2 a 4 unità immobiliari con un solo proprietario o in comproprietà, il 110% sorge quando: con Cilas presentata entro il 25 novembre 2022; si è richiesto il titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022.
Fino al 31 marzo, anche le villette con almeno il 30% di lavoro possono continuare ad usufruire della misura nella sua massima espansione. Ricordando che la data è sempre quella del 30 settembre 2022. In caso di nuovi lavori, invece, la misura si fermerà al 90%. Sarà possibile attingere ad un fondo di 20 milioni di euro. Ma per poter attingere bisognerà fare attenzione a due requisiti: il primo è che la casa deve essere l’abitazione principale; la seconda è che il proprietario ha un reddito che non supera i 15.000 euro.
L’indicatore che ci fa capire se siamo dentro la misura è denominato “quoziente familiare“. Questo quoziente può essere calcolato andando a sommare il reddito 2022 del contribuente e del coniuge oppure della persone che vivono al loro interno. Si divide, poi, per i numeri di membri della famiglia sulla base di valori della tabella 1-bis del DL Aiuti quater.
Il 90%, inoltre, spetterà anche per le Onlus e associazioni di promozione sociale che non occupano il settore sociosanitario e di assistenza. Quest’ultima categoria potrà usufruire del massimo della misura, il 110%, fino al 31 dicembre 2025. Ma a patto che ci siano due condizioni: i componenti del CdA non devono ricevere compensi e indennità di carica; mentre la seconda indica come le organizzazioni devono avere strutture in B/1, B/2 e D/4. Nella prima troviamo collegi, convinti, orfanotrofi, ospizi, conventi e caserme. Mentre nel B/2 troviamo case di cura ed ospedali non a scopo di lucro. Infine, nel D/4 abbiamo case di cure e strutture ospedaliere a fine di lucro.
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